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Superbonus 110% – Interventi ammessi e beneficiari

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Cos’è?

Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 Luglio 2020, prevede tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata da Covid-19, detrazioni al 110 % (superbonus) in materia edilizia.

Nel titolo VI – misure fiscali – all’articolo 119 è prevista la detrazione nella misura del 110% per interventi:

  • volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici;
  • per la riduzione del rischio sismico;
  • relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo, se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione.

Ecobonus 110%: Quali interventi?

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  • interventi di isolamento termico (cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • per i condomini, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • tutti gli altri interventi di efficienza energetica;

A chi è rivolto?

  • Persone Fisiche (per interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio)
  • Condomini
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) (per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica)
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci)
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS, Associazioni Promozione Sociale, Organizzazione di Volontariato)
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi)

Di cosa hai bisogno?

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Sopralluogo tecnico e valutazione preliminare di fattibilità:  diagnosi energetica preliminare  e studio degli interventi necessari al miglioramento di almeno due classi energetiche come richiesto dal decreto.

Successivamente alla fase preliminare è necessario:

  • Preparazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) l’attestazione della classe energetica prima e dopo l’intervento;
  • Verifiche di legge necessarie e presentazione della pratica ai sensi del DM 26/6/2015 Requisiti Minimi (ex Legge 10/91).
  • Eventuali permessi e pratiche edilizie / urbanistiche (CILA, SCIA) richieste dagli enti locali.
  • la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica da parte, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute;
  • Pratica ENEAasseverazione finale per cessione del credito
  • Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
    dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta

Contatti

Ing. Giacomo Ciurlia

+39 347 0652751

ing.giacomociurlia@gmail.com